fbpx
omessa dichiarazione di condanne

L’omessa dichiarazione delle condanne emesse a carico dell’organo amministrativo o di controllo da parte del concorrente costituisce causa autonoma e immediata di esclusione dalla gara, essendo irrilevante che l’omissione dipenda da colpa dell’operatore.

Con la recentissima sentenza n. 1212 del 17 febbraio scorso il Consiglio di Stato ha ribadito il principio, ormai incontestabile, che la mancata indicazione delle condanne rilevanti ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 costituisce autonoma causa ostativa e, dunque, comporta l’obbligo della stazione appaltante di provvedere all’immediata esclusione del concorrente precludendole la possibilità di procedere alla valutazione discrezionale della sua affidabilità.

Al riguardo non è nemmeno rilevante se il concorrente abbia volutamente omesso la dichiarazione della condanna, essendo necessario e sufficiente il fatto materiale e oggettivo dell’omissione, tant’è che lo stesso art. 80 attribuisce rilevanza al dolo o alla colpa ai soli fini dell’adozione, da parte dell’Anac, di sanzioni di carattere interdittivo (v. comma 12 art. 80).

Nella specie il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’operatore dovesse essere escluso per avere omesso di dichiarare una condanna a seguito di patteggiamento inflitta al presidente del collegio sindacale, nonostante tale condanna non risultasse dal casellario giudiziale e la società, incolpevolmente, ne avesse appreso l’esistenza solo dopo aver presentato la domanda di partecipazione alla gara e ne avesse dato immediata informazione al seggio di gara, nonché il presidente del collegio sindacale si fosse dimesso.

È, dunque, confermato il principio secondo cui in caso di omessa dichiarazione di condanna non trovano applicazione gli istituti, di derivazione penalistica, del falso innocuo e del falso inutile, poiché una dichiarazione falsa o incompleta è di per sé inaffidabile, anche al di là delle effettive intenzioni del suo autore.

Condividi su:

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required