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recesso contratto da partecipazione esigua

Partecipazione esigua, attività non specificamente funzionali alle finalità istituzionali. Legittimo il recesso del comune dalla società partecipata

Il comune di Livigno ha esercitato il diritto di recesso da una società partecipata, esercente il servizio di trasporto pubblico locale, ai sensi dell’art. 1, comma 569 della L. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) e dell’art 3, comma 27 della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), applicabili ratione temporis ed ora abrogati dal D. Lgs. n. 175/2016.
La ragione del recesso era costituita dall’esigua partecipazione societaria, 0,797%, e dal fatto che la società non svolgeva l’attività di trasporto pubblico locale nel territorio comunale.

Pertanto, come illustra il Tar Lombardia nella sentenza n. 48/2020, richiamando una precedente sentenza del Consiglio di Stato, la n. 4688/2016: “Se l’attività svolta dalla società̀ persegue le finalità̀ istituzionali di altri enti pubblici partecipanti al suo capitale ma non di quella dell’ente interessato, per quest’ultimo la partecipazione si risolve in un mero sostegno finanziario a un’attività̀ di impresa e, dunque, in una mera partecipazione di investimento valutata, come detto, con disfavore dal legislatore nazionale“.

Il comune di Livigno aveva valutato che la società partecipata non svolgeva attività funzionale al perseguimento dei suoi fini istituzionali in quanto il servizio pubblico di trasporto locale veniva svolto, nel territorio del comune, da altro soggetto e perché l’esigua partecipazione non poteva considerarsi strategica rispetto ai propri fini istituzionali.
Non è pertanto sufficiente che la società partecipata svolga un servizio pubblico se tale servizio non è funzionale al perseguimento degli scopi istituzionali dell’ente socio.

Tale posizione, limitatamente allo scrutinio del perseguimento di finalità istituzionali attraverso una partecipazione esigua, è stata tenuta, dopo l’entrata in vigore del d. Lgs. n. 175/2016, anche dalla Corte dei Conti, sez. Autonomie, con la Delib. 13/SEZAUT/2018/FRG del 28/06/2018, nella quale la magistratura contabile ha affermato: “Difficilmente giustificabili, per le amministrazioni aderenti in misura minima, sarebbero le ragioni – evidentemente da dimostrare con adeguate motivazioni, stante l’assenza di qualsivoglia possibilità di incidenza sulla governance della società da parte delle amministrazioni partecipanti – a sostegno della partecipazione societaria come strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali“.

Si profila, pertanto, uno scenario che potrebbe indurre gli enti locali che detengono esigue partecipazioni societarie o che sono soci di società che non svolgono servizi destinati a perseguire i loro scopi istituzionali, a inserire le partecipazioni nei piani di razionalizzazione periodica ex art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.

In realtà, la posizione tenuta dalla Corte dei Conti e dal TAR Lombardia, sempre limitatamente alla fattispecie del valore esiguo della partecipazione, non è condivisa dal Consiglio di Stato (sez. V, n. 578 del 23 gennaio 2019 – punto 12.1) che ha specificato: “non convince la conclusione dell’appellata sentenza per la quale a una partecipazione a dimensione quantitativa pulviscolare non può per definizione seguire lo svolgimento di un servizio di interesse generale. Si tratta in realtà di profili differenti, l’uno relativo alla finalità dell’attività, l’altro alla dimensione della sua organizzazione, che occorre tenere distinti”.

Le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei Conti, nella sentenza 25/2019 depositata in segreteria il 29 luglio 2019, così hanno commentato il passo della decisione del Consiglio di Stato sopra trascritta: “Il Supremo consesso della magistratura amministrativa, nel sottolineare, nel prosieguo della citata pronuncia, la necessità concreta per le pubbliche amministrazioni detentrici di partecipazioni pulviscolari di rafforzare l’azione collettiva e la posizione di debolezza assembleare attraverso la stipula di patti parasociali o con particolari previsioni statutarie (cfr. punto 12.2 sent. cit.) desume implicitamente che nell’ordinamento non esista una norma che ponga tale obbligo né che quest’ultimo possa trovare fondamento attraverso un’interpretazione “funzionale” delle disposizioni del TUSP“.

Appare chiaro, quindi, alla luce dei sopra citati interventi giurisprudenziali, che ogni ente locale potrebbe utilizzare ciascuna delle differenti pronunce per giustificare la detenzione delle partecipazioni societarie o la loro razionalizzazione (che non comporta necessariamente la dismissione) ex art. 20 del TUSP.
Pertanto, le società pubbliche dovrebbero approfondire gli argomenti di diritto sopra illustrati al fine di offrire agli enti locali soci argomenti a supporto di una decisione, in ordine al mantenimento o alla razionalizzazione delle loro partecipazioni, giuridicamente orientata alle finalità del TUSP e all’esercizio dell’azione amministrativa.

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