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contratti società in house providing

Con la sentenza n. 1364/2019 del 16 dicembre 2019 il Tar Veneto ha ribadito la nullità delle clausole di rinnovo tacito dei contratti pubblici scaduti.

La sentenza richiama, ratione temporis, l’art. 57, co. 7 del D.lgs. n. 163/2006 che stabiliva la nullità dei contratti tacitamente rinnovati: “È in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli”.

Pertanto, il Tar Veneto ha dichiarato nulla la clausola contrattuale che prevedeva il rinnovo tacito di un contratto assicurativo.

Il Giudice amministrativo ha richiamato anche l’art. 133, comma 1, lett. e) n. 2, c.p.a. che assegna alla competenza esclusiva della giurisdizione amministrativa le controversie relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

La novità della pronuncia attiene alla natura di società pubblica del soggetto che è ricorsa al Giudice amministrativo per richiedere l’applicazione della norma del previgente Codice dei Contratti Pubblici.

Trattavasi, infatti, di società a totale partecipazione pubblica esercente i servizi idrico e rifiuti in house providing.

Per il Tar Veneto il rinnovo tacito di un contratto pubblico è vietato dall’ordinamento, risolvendosi in una forma di trattativa privata, al di fuori delle ipotesi tassative ammesse dalla normativa europea e nazionale, e mirando, il suo divieto, ad evitare surrettizie deroghe all’evidenza pubblica, in osservanza di un principio generale dell’ordinamento, europeo e nazionale, applicabile alla generalità̀ dei contratti pubblici.

Nonostante si trattasse di una società pubblica e non di una pubblica amministrazione, il caso di specie non lasciava spazio a differenti interpretazioni, in quanto le società che “svolgono una delle attività di cui agli articoli da 115 a 121”, ai sensi dell’art. 3, lett. e) 1.1. sono soggette al Codice dei Contratti Pubblici.

Inoltre, alla stregua del portato dell’art. 16, ultimo comma del TUSP, le società in house, anche non operanti nei settori cd. speciali, sono tenute all’acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina del Codice dei Contratti Pubblici.

Resta il dubbio se le società in house debbano sottostare alle regole del codice dei Contratti anche quando svolgono attività non affidate in house, come quelle con cui possono realizzare fino al 20% dei ricavi ai sensi dell’art. 16, comma 3 del TUSP, o quelle consentite dall’art. 4, comma 9bis del TUSP.

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