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sanzioni amministrative delle società in house

La sanzione amministrativa inflitta all’ente costituisce danno erariale che deve essere risarcito dagli amministratori pubblici e dai dipendenti

Con la sentenza n. 429 del 31 ottobre 2019 la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Calabria, ha condannato il presidente della Regione Calabria e il dirigente del Dipartimento organizzazione e personale – settore organizzazione, giuridico e personale della Regione Calabria a risarcire, rispettivamente, 66.000 e 14.000 euro all’ente Regione a seguito dell’accertamento di violazioni del D.Lgs. n. 196/2003 effettuato dal Garante dei dati personali.

La vicenda era nata a seguito della denunzia di una dipendente al Garante a causa del comportamento di due dirigenti a cui ascriveva una serie di condotte vessatorie, lamentando, altresì, la scarsità di tutela dei propri dati personali.

La dipendente si doleva dell’estensibilità dei propri dati personali in misura superiore a quella consentita dalle norme in quanto la sua documentazione sanitaria era conservata in un comune faldone, privo di misure di sicurezza, e dirigenti del Dipartimento Organizzazione e Personale avevano, in via generale, accesso ai documenti dei dipendenti anche ove contenenti dati attinenti allo stato di salute.

Nonostante le difese della Regione Calabria, il Garante ha irrogato la sanzione per violazione dell’art. 157 del Codice sul trattamento dei dati personali e dell’art. 30 in relazione al mancato rispetto delle misure minime in materia di conservazione dei dati personali.

La Corte dei Conti Calabra è intervenuta successivamente al pagamento della sanzione da parte della Regione ritenendo che configurasse danno erariale.

Il presidente della Regione Calabria è stato quindi condannato al risarcimento di 66.000 euro in quanto legale rappresentante dell’Ente e in quanto nominato, con delibera di giunta, “titolare” del trattamento dei dati personali.
Il dirigente è stato condannato a risarcire 14.000 euro alla Regione Calabria per aver violato gli obblighi di servizio, stante il nesso causale tra la condotta tenuta e il danno subito dalla Regione Calabria.

Come è noto, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 175/2016, alla Corte dei Conti è riservata la giurisdizione per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house.

Nel caso in cui le società non appartengano alla specie di quelle in house, il danno patito derivante da sanzioni amministrative o per altre ragioni (es.: soccombenza in giudizio per danni causati ad utenti o ad operatori economici partecipanti a gare pubbliche, investimenti oggettivamente errati, operazioni che abbiano provocato un danno alla società, etc.), comunque ascrivibili alla grave negligenza di amministratori e dipendenti, dovrà essere da costoro risarcito perché, in caso contrario, qualora da detto danno ne derivasse la diminuzione del valore patrimoniale della società, responsabili per la mancata attivazione della procedure di risarcimento del danno (es. azione di responsabilità nei confronti degli amministratori) saranno gli enti soci e, per essi, i loro legali rappresentanti, cioè i sindaci dei comuni soci o i presidenti degli enti pubblici soci e, in alcuni casi, anche i dirigenti adatti alle partecipate presso l’ente socio.

La sentenza della corte dei Conti calabrese costituisce un monito per tutti gli enti che ricadono sotto la giurisdizione della magistratura contabile ad evitare le sanzioni amministrative, o altri danni, che derivino da comportamenti negligenti, perché configurano danno erariale, con responsabilità personale dell’amministratore o del dipendente.

Pertanto è opportuno verificare che il processo decisionale sia immune da tali comportamenti, sia nell’ambito della privacy sia nei settori nei quali abitualmente le società pubbliche si trovano ad intervenire, quali: tributario, gare pubbliche, contenzioso con utenti e operatori economici, atti dispositivi quali acquisto e cessioni di partecipazioni societarie, acquisto e cessione di aziende o rami di aziende, aumenti di capitale in società partecipate, fusioni e scissioni, contratti di godimento di beni delle società, etc., da cui potrebbe derivare un danno alla società in house o all’amministrazione pubblica a seguito della diminuzione del patrimonio della società partecipata (non in house).

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