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responsabilità solidale del committente

La bozza di decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio 2020, approvato salvo intese dal consiglio dei ministri del 21/10/2019, introduce il comma 17-bis al D.Lgs n. 241 del 1997 con la previsione della responsabilità solidale del committente per le ritenute versate dalle imprese ai lavoratori, obbligo che era previsto nell’ordinamento dal 2006 e poi espunto dal D.Lgs. n. 175 del 2014.

La norma non modifica quella che è la disciplina generale della solidarietà in materia di appalto dettata dall’articolo 29 del D.LGS 276/2003 che già prevede un severissimo regime di solidarietà inderogabile, senza limiti quantitativi o di opera e fino al secondo anno successivo nella gestione dell’appalto ed in forza del quale, come noto, il committente (imprenditore o datore di lavoro, anche aggiudicatario di appalto pubblico) è obbligato in solido con l’appaltatore -nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori- alla corresponsione verso i lavoratori occupati nell’esecuzione del contratto di tutti i trattamenti retributivi, contributi, previdenziali ed assicurativi.

Giova ricordare che nella responsabilità del committente coobbligato è compreso il trattamento di fine rapporto ed è stato chiarito che, pur avendo pagato, il committente non potrà surrogarsi al lavoratore verso il Fondo di Garanzia istituito presso l’INPS (Cass. 20/05/2016 nn. 10543 e 10544 e Cass. 22/01/2019 n. 1619).

L’obbligo solidale sulle ritenute ritenute fiscali calcolate su dette retribuzioni era già previsto dalla norma citata. L’intervento ulteriore previsto nella bozza di “decreto fiscale” da ultimo approvata aggrava la posizione del committente poiché  prevede che le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato – comprese quelle per le addizionali regionali e comunali – operate dall’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice nel corso della durata del contratto, siano versate a sua cura e responsabilità all’erario, come fosse una sorta di sostituto del sostituto d’imposta.

Questa nuova previsione si applica in tutti i casi di affidamento di un’opera o un servizio da parte di soggetto sostituto d’imposta e residente, compresi gli enti pubblici ed i condomini, ad esclusione di privati non esercenti impresa commerciale, arte o professione (art. 23 DPR 600/1973).

La procedura non è delle più semplici e prevede un aggravio burocratico non da poco, che si somma all’obbligo giuridico già di per sé molto gravoso e stringente.

Entro i 5 giorni lavorativi precedenti la scadenza per il versamento delle ritenute, le imprese della filiera che partecipano all’appalto debbono far pervenire al committente -che deve avere previamente comunicato i dati del conto corrente dedicato- via PEC l’elenco nominativo tutti lavoratori e tutti i dati necessari per verificare la correttezza dei calcoli per operare il versamento dell’F 24.

Entro lo stesso termine l’impresa obbligata al versamento delle ritenute dovrà anche versare al committente le somme necessarie per onorare il pagamento all’erario.

Ad ulteriore aggravio della pressione del committente la bozza di decreto prevede anche il divieto di operare compensazioni nel modello F24 con i crediti del committente stesso verso l’erario.

Ricade, quindi, nella responsabilità del committente l’omesso o ritardato versamento delle ritenute fiscali nei limiti di quanto ricevuto dalle appaltatrici se ha correttamente adempiuto al proprio onere di comunicare il conto corrente dedicato al pagamento e se ha sospeso i pagamenti verso le imprese inadempienti.

Diversamente la norma prevede una responsabilità del committente verso l’erario per l’intero. Il Committente ha facoltà, ed è suo onere, dunque, di sospendere i pagamenti di quanto dovuto alle appaltatrice che non comunicano o non anticipano la provvista per il versamento. Ciò a ben vedere configura un vero e proprio obbligo di vigilanza imposto al committente.

Va anche sottolineato che, in sede di prima interpretazione, deve ritenersi che l’oggetto della disposizione riguardi l’esecuzione in conto terzi di un’opera o un servizio, poiché il comma 2 reca l’inciso “o affidataria”. L’ambito applicativo, dunque, non pare limitato ai contratti di appalto, dovendo intendersi ricompresi anche i contratti non nominati o misti, nonché i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto.

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