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La omissione della dichiarazione di gravi illeciti professionali può dare luogo ad esclusione solo se le relative informazioni risultino dal casellario informatico dell’ANAC

L’art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 pone a carico degli operatori economici partecipanti alle gare per gli appalti pubblici i c.d. obblighi informativi, al fine di consentire alla stazione appaltante un’adeguata e ponderata valutazione sulla loro affidabilità ed integrità.

È bene fare attenzione al fatto che l’ampiezza di tali obblighi è stata di recente ridimensionata in quanto “potrebbe rilevarsi eccessivamente onerosa per gli operatori economici imponendo loro di ripercorrere a beneficio della stazione appaltante vicende professionali ampiamente datate o, comunque, del tutto insignificanti nel contesto della vita professionale di una impresa” (v. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 5171 del 22.07.2019) e “la mancata ostensione di un pregresso illecito è rilevante – a fini espulsivi – non già in sé, bensì in funzione dell’apprezzamento della stazione appaltante, il quale va a sua volta eseguito in considerazione anzitutto della consistenza del fatto omesso” (v. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 8480 del 13.12.2019).

Tale orientamento è condiviso anche dai Tribunali di primo grado, come si vede dalla recentissima sentenza del TAR Campania – Napoli, sez. III, n. 496 del 31 gennaio 2020, che ha ribadito che un’impresa partecipante ad una gara di appalto non è tenuta a dichiarare le esclusioni comminate nei suoi confronti in precedenti gare per aver dichiarato circostanze non veritiere, poiché al di là dei provvedimenti sanzionatori spettanti all’ANAC in caso di dolo o colpa grave nel mendacio, la causa di esclusione ex art. 80, comma 5, lett. c-bis) del d.lgs. n. 50 del 2016 (“omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”), si riferisce – e si conclude – all’interno della procedura di gara in cui è maturata.

Pertanto per procedere all’esclusione è necessario che le informazioni di cui si lamenta la mancata segnalazione risultino, comunque, dal Casellario informatico dell’ANAC, in quanto solo rispetto a tali notizie potrebbe porsi un onere dichiarativo ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento; ed eventuali esclusioni da precedenti procedure di gara, per quanto siano state accertate dal giudice amministrativo, assumono, quindi, rilevanza solo se e fino a quando risultino iscritte nel Casellario, ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, qualora l’ANAC ritenga che emerga il dolo o la colpa grave dell’impresa interessata, in considerazione dell’importanza e della gravità dei fatti.

Resta, invece, preclusa alle stazioni appaltanti la possibilità di valutare autonomamente ai fini escludenti la condotta di un concorrente il quale abbia reso false e/o omissive dichiarazioni nell’ambito di una precedente gara e non sia stato iscritto nel casellario (v. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 6490 del 27.09.2019.

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