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vademecum anac per gli appalti durante l'emergenza coronavirus

Con la Delibera numero 312 del 9 aprile 2020 l’ANAC ha fornito le “Prime indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni.” (http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=63de08e20a7780427216492c789c5ff1).

L’atto è stato adottato ai sensi dell’art. 213 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, dunque al fine di fornire supporto alle stazioni appaltanti garantendo l’omogeneità e l’uniformità delle condotte delle stazioni appaltanti nello svolgimento delle procedure di gara e nella successiva fase di esecuzione dei contratti conclusi in questo peculiare periodo.

In particolare, al fine di perseguire i principi di concorrenza e massima trasparenza nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici durante la situazione di emergenza sanitaria, l’ANAC detta un vero e proprio vademecum, suggerendo alle stazioni appaltanti l’adozione di specifici comportamenti:

  1. Relativamente alle procedure di gara in fase preparatoria, per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di gara, dell’avviso o dell’invito a presentare offerte.

In linea generale possono avviarsi soltanto le procedure di gara ritenute urgenti e indifferibili e, in tal caso, le stazioni appaltanti devono adottare tutte le cautele volte a favorire la massima partecipazione alla procedura e la par condicio degli operatori, così da non gravare gli oneri e gli adempimenti a loro carico.

Le stazioni appaltanti devono, dunque, valutare la necessità o l’opportunità di rinviare l’avvio delle procedure tenendo conto di vari fattori, tra cui:

  • l’urgenza di approvvigionamento;
  • l’obbligatorietà del sopralluogo o della consultazione non da remoto di atti o documenti;
  • la complessità delle operazioni richieste per la preparazione delle offerte;
  • l’esigenza di garantire, in ogni caso, la massima partecipazione alla procedura;
  • le difficoltà organizzative interne.
  1. Relativamente alle procedure di gara in fase di svolgimento

Le stazioni appaltanti rendono noto con avviso pubblico riferito a tutte le gare in essere:

  • la sospensione dei termini sino al 15 maggio 2020 (in attuazione dell’art. 103 del D.L. n. 18 del 17/3/2020, come modificato dall’art. 37 del decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020), chiarendo che si applica a tutti i termini previsti nella lex specialis e, in particolare sia a quelli “iniziali” relativi alla presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte, sia a quelli previsti per l’effettuazione di sopralluoghi, sia a quelli “endoprocedimentali”, quali quelli relativi al procedimento di soccorso istruttorio e al sub-procedimento di verifica dell’anomalia e/o congruità dell’offerta;
  • i nuovi termini ricalcolati in conseguenza della sospensione;
  • l’eventuale espressa indicazione di termini a cui non si applica la sospensione, laddove sia consentito dalla fase della procedura e non sia eccessivamente oneroso per i concorrenti;

Inoltre le stazioni appaltanti devono valutare la possibilità:

  • di concedere discrezionalmente proroghe ulteriori dei termini delle gare, anche su richiesta degli operatori economici, se l’emergenza sanitaria renda impossibile il rispetto dei termini;
  • di svolgere le procedure di gara con modalità telematiche anche se non previsto negli atti di gara, purché sia data adeguata comunicazione ai concorrenti mediante avviso pubblico;
  • di rinunciare al sopralluogo obbligatorio se non strettamente necessario per la formulazione dell’offerta, e previo pubblico avviso;
  • di svolgere le sedute pubbliche a distanza (ad es. in video-conferenza);
  • di prevedere lo svolgimento delle sedute riservate della commissione giudicatrice in streaming o con collegamenti da remoto, anche in deroga a quanto previsto negli atti di gara, assicurando comunque la verbalizzazione delle operazioni svolte e la riservatezza delle comunicazioni e la trasparenza delle operazioni;
  • di adottare modalità di adempimento degli obblighi connessi alla partecipazione alle procedure compatibili con le misure restrittive in atto, ad es. consentendo il pagamento dell’imposta di bollo con modalità
  1. Relativamente ai contratti di appalto in corso di esecuzione

Il rispetto delle misure di contenimento del contagio è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità dell’appaltatore, si lavori, servizi o forniture, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti ai sensi dell’articolo 3 comma 6-bis del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, introdotto dall’articolo 91 del decreto-legge 17/3/2020, n. 18.

Avv. Sara Sileoni

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