Obblighi delle stazioni appaltanti per la sospensione delle gare per l’affidamento degli appalti pubblici
La decretazione d’urgenza adottata in considerazione dell’emergenza COVID ha sospeso sino al 15 maggio 2020 i termini relativi alle procedure di gara. Quali sono gli obblighi di trasparenza e pubblicità in capo alle stazioni appaltanti?
Il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020, all’art. 37, ha prorogato al 15 maggio 2020 il termine del 15 aprile previsto dai commi 1 e 5 dell’art. 103 del primo DL emanato per far fronte all’emergenza cagionata dalla pandemia, ossia il D.L. 18 del 17 marzo 2020.
L’art. 103 ha stabilito la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e, in particolare, ha stabilito che “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.”
Inizialmente si è ritenuto che la disposizione non si riferisse alle procedure di gara, sia perché la sospensione va in controtendenza rispetto ad altre norme del decreto legge che prevedono modalità semplificate ed acceleratorie degli acquisti e degli affidamenti, sia perché il D. Lgs. 50/2016 non è espressamente menzionato mentre, invece, in altre porzioni del decreto lo è, sia perché la disposizione non reca nessuna indicazione in ordine alle modalità di aggiornamento delle date, anche nei portali, e agli incombenti da porre eventualmente in essere.
Questa iniziale interpretazione è stata, tuttavia, spazzata via dalla Direttiva impartita il 23 marzo dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale e alle società̀ Ferrovie dello Stato S.p.A., ANAS S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Il Ministro ha, infatti, stabilito che la sospensione prevista dall’art. 103 si applica, eccettuati i casi espressamente esclusi dalla medesima disposizione, “anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50.
Si può, anzi, affermare, che tali procedure rappresentano la sedes materiae tipica di applicabilità della suddetta disposizione, in quanto in esse la fase di formazione del vincolo contrattuale è retta da regole di diritto pubblico e si sviluppa in una sequenza procedimentale che culmina nell’adozione di un provvedimento di aggiudicazione e nella successiva stipulazione di un contratto.”
In particolare la sospensione è applicabile a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis (esemplificativamente: termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte; termini previsti dai bandi per l’effettuazione di sopralluoghi; termini concessi ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del codice per il c.d. “soccorso istruttorio”) e anche a quelli eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alle loro attività.
Come anticipato, il Decreto Legge 23 dell’8 aprile 2020 ha differito la sospensione al 15 maggio.
Dunque i termini ricominceranno a decorrere dal giorno seguente, il 16 maggio.
Per evitare di lasciare gli operatori economici nell’incertezza dei termini applicabili, evitando che essi provvedano autonomamente ad effettuare i calcoli dei nuovi termini ed evitando, così, anche possibili errori comunque forieri di contenzioso alla luce del fatto che l’art. 79 del Codice dei contratti impone alle stazioni appaltanti di comunicare espressamente l’eventuale proroga di termini, quale è, seppure ex lege, quella di cui si tratta, occorre aggiornare i termini delle procedure di gara in corso e pubblicizzarli con le stesse modalità con cui essi stati originariamente individuati, con conseguenti avvisi di modifica delle date sui profili istituzionali delle stazioni appaltanti e sulle piattaforme telematiche in modo da rendere chiare ed inequivocabili le nuove scadenze.
Così si è espressa anche l’ANAC, con la deliberazione numero 312 del 09 aprile 2020, secondo cui le stazioni appaltanti devono dare atto, magari anche con avviso pubblico riferito a tutte le gare in corso:
- della sospensione dei termini disposta dall’articolo 103 del D.L. n. 18 del 17/3/2020, così come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020, chiarendo che detta sospensione si applica a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis e, in particolare sia a quelli “iniziali” relativi alla presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte, nonché a quelli previsti per l’effettuazione di sopralluoghi, sia a quelli “endoprocedimentali” tra i quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi al procedimento di soccorso istruttorio e al sub-procedimento di verifica dell’anomalia e/o congruità dell’offerta;
- della nuova scadenza dei termini già assegnati così come ricalcolata con applicazione della sospensione di cui al citato decreto-legge, specificando che alla conclusione del periodo di sospensione (cioè dal 16 maggio 2020) i termini riprenderanno a decorrere per il periodo residuo.
Fermo restando quanto sin qui illustrato, si segnala che, comunque, le stazioni appaltanti devono adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione della procedura, compatibilmente con la situazione di emergenza in atto. Dunque esse dovranno valutare l’opportunità di rispettare, anche in pendenza della sospensione e limitatamente alle attività di esclusiva loro, i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti, nei limiti in cui ciò sia compatibile con le misure di contenimento della diffusione del Covid-19.