Con la direttiva del 9 settembre 2019 il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito l’applicazione della separazione contabile cui sono tenute le società a controllo pubblico ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) e rinvia all’orientamento pubblicato dalla Struttura di monitoraggio (del MEF) il 15 febbraio 2018, che ha dato origine ad una ancora irrisolta diatriba che ha visto coinvolte anche alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti e le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, sugli elementi che individuano la natura di società a controllo pubblico.
Le società tenute ad applicare la separazione contabile sono, ai sensi dell’art. 6, co. 1 del TUSP, quelle “che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, …adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività”.
Quindi debbono applicare la direttiva tutte le società che gestiscono un servizio pubblico di interesse generale e che traggano ricavi anche da attività derivanti da economia di mercato, cioè soggetta alla concorrenza.
Pertanto, questo ulteriore adempimento a carico delle società a controllo pubblico rischia di generare un nuovo conflitto che sarà cavalcato da tutte le società a partecipazione pubblica maggioritaria frazionata e dalle amministrazioni pubbliche socie che non condividono l’orientamento della Struttura di Monitoraggio del MEF del 15 febbraio 2018.