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omessa indicazione degli obblighi di sicurezza

Va escluso l’operatore economico che non indichi nell’offerta gli oneri di sicurezza

Senza possibilità di soccorso istruttorio

È stata infine risolta l’annosa questione delle conseguenze dell’omessa indicazione nell’offerta degli oneri di sicurezza aziendale. Ormai è indiscutibile che tali oneri debbano essere specificamente e separatamente indicati dall’operatore a pena di esclusione.

Con le recenti sentenze n. 7 e 8 del 2 aprile 2020 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, recependo e precisando quanto già statuito dalla Corte di Giustizia europea con la pronuncia del 2/5/2019 (causa C-309/18), ha sancito la piena cogenza dell’art. 95 del Codice dei contratti, che, quindi, deve essere applicato anche se non espressamente richiamato negli atti di gara e comporta l’automatica espulsione dalla gara.

Ne consegue che la stazione appaltante ha l’obbligo di procedere all’esclusione dell’operatore che abbia omesso di indicare gli oneri di sicurezza aziendale, non potendo consentirgli di sanare l’omissione attraverso il meccanismo del soccorso istruttorio.

L’esclusione va comminata anche se il modulo dell’offerta fornito dalla stazione appaltante non prevede lo “spazio” per indicare i costi per la manodopera, in quanto il modulo va modificato a cura dell’operatore.

L’unico caso in cui non può procedersi all’esclusione è quello in cui la stazione appaltante abbia fornito il modello di offerta e la lex specialis di gara abbia imposto la sua utilizzazione vietando espressamente qualunque sua modifica.

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