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Vademecum sulle procedure organizzative obbligatorie per le imprese e prima lettura della bozza del Decreto Cura Italia.

 Dal 15/03/2020 è in vigore il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto tra Governo e parti sociali in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.

Il documento è un’importante linea guida per poter proseguire l’attività produttiva assicurando ai lavoratori adeguati livelli di protezione. Attuando le misure consigliate si può attestare di essere in linea con le migliori indicazioni poiché provenienti dal Governo (e dal Ministero della Salute).
Il Governo ha poi licenziato, in data 16/3/2020, un Decreto Legge con misure di intervento e sostegno, al momento in corso di pubblicazione in gazzetta ufficiale.

Di seguito si propone un vademecum sulle misure di contenimento integrato con quanto di interesse per le specifiche misure presente nel Decreto “Cura Italia”.

In premessa, il protocollo afferma che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico e che l’epidemia va contrastata attuando in tutto il territorio nazionale le prescrizioni delle Autorità Sanitarie.

(A) Sospensione dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione:

Le prime raccomandazioni riguardano la sospensione delle attività non necessarie e la massima riduzione dei lavoratori presenti in azienda al fine di distanziare il più possibile quelli al lavoro, mediante:

  • l’utilizzo del lavoro agile con attività svolta a domicilio;
  • incentivazione di ferie e congedi retribuiti;
  • incentivazione di accordi collettivi aziendali.

A corredo delle attuali misure di sospensione il Decreto “Cura Italia” ha previsto quanto segue:

  • i permessi per assistenza del congiunto invalido (art. 33 co 3 L.104/92) sono stati incrementati di ulteriori complessive 12 giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020 (art. 23 Decreto ‘Cura Italia’).
  • ha chiarito (art 25) che, per quanto riguarda l’astensione dal lavoro per via di quarantena obbligatoria o sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria, il periodo è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto; è necessario specifico certificato medico dopo l’entrata in vigore del decreto, ma sono fatti salvi i certificati precedenti anche generici; per i lavoratori in malattia COVID accertata è valido il certificato comune telematico;
  • ha introdotto un congedo parentale (art. 22) continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni per genitori lavoratori con figli di età non superiore ai 12 anni, con indennità del 50% della retribuzione; possono essere fruiti alternativamente dai genitori lavoratori e non percettori di altro sostegno;
  • ha previsto che i lavoratori con figli di età compresa tra i 12 e 16 anni posso astenersi dal lavoro, con conservazione del posto ma senza alcuna indennità o contribuzione figurativa, sino al termine della sospensione dell’attività scolastica;

Inoltre, il decreto è intervenuto in caso di sospensione parziale o totale dell’attività di impresa estendendo misure di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, straordinaria ed in deroga. È stabilito il principio generale per cui i datori di lavoro che quest’anno sospendono o riducono l’attività per eventi riconducibili al coronavirus possono presentare domanda di cassa integrazione, per periodi decorrenti dal 23 febbraio, di durata massima di nove settimane, e comunque entro il mese di agosto 2020. Queste le prime informazioni in attesa di chiarimenti dell’INPS:

  • per le aziende beneficiate dagli strumenti ordinari sarà introdotta la nuova causale Covid-19; la nuova norma però reintroduce l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta. Resta da capire dai testi definitivi se questa nuova previsione si applica solo nel caso di utilizzo dell’assegno ordinario (Fis) oppure anche nel caso di applicazione dalla Cassa Integrazione ordinaria;
  • è stata varata la misura della Cassa Integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto;
  • i trattamenti di Cassa in Deroga sono concessi con decreto delle regioni interessate, che va trasmesso all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione;
  • la concessione è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti.

ATTENZIONE: L’art. 45 del Decreto prevede, per 60 giorni, la sospensione dei licenziamenti “economici”, tanto di natura individuale (motivati da giustificato motivo oggettivo) quanto di natura collettiva (disciplinati dalla Legge n. 223/1991), qualora questi ultimi siano collegati a procedure avviate dopo il 23 febbraio 2020. Ciò a prescindere da qualsiasi valutazione circa la connessione della procedura con l’emergenza Covid19.

Se confermata la misura potrà avere conseguenze paradossali anche perché riguarda scelte e procedure già avviate.

(B) Per le imprese che proseguono anche parzialmente l’attività sono indicate importanti raccomandazioni da seguire:

Tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo di verificare se il documento di valutazione dei rischi aziendali prende in considerazione l’esposizione dei lavoratori al contagio e, in caso negativo, devono predisporre le procedure adeguate. Una particolare attenzione deve essere prestata ai lavoratori delle strutture sanitarie, con l’aggiornamento della valutazione del rischio biologico, e ai lavoratori esposti a contatto con il pubblico.

Come per ogni altro tipo di rischio, l’aggiornamento del Dvr o delle procedure dovrebbe prevedere le misure adeguate per azzerare o ridurre al minimo il rischio per il lavoratore di contrarre il virus Covid 19. Deve essere prevista anche una adeguata formazione per i lavoratori, in relazione a queste procedure e agli eventuali dispositivi di protezione individuale da utilizzare sul posto di lavoro.

Si deve sottolineare che il datore di lavoro ha l’obbligo di “fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale” (art 18, lettera d – D.Lgs. n. 81/08), quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche ed organizzative di prevenzione.

Dal momento in cui si rende necessario l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) da parte dei lavoratori, il datore di lavoro diventa il diretto responsabile della identificazione, della scelta, dell’utilizzo e della gestione dei DPI stessi e dovrà adempiere a precisi obblighi (v. art. 77 – D.Lgs. n. 81/08).

Il datore di lavoro ha l’obbligo di identificare e scegliere il DPI più idoneo alle proprie esigenze, ricercando sul mercato quanto di meglio ci possa essere in funzione delle caratteristiche e dei requisiti necessari per provvedere ad un’adeguata protezione dei lavoratori.

In particolare, gli obblighi ai quali il datore di lavoro deve adempiere sono:

  • effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi e, in funzione di questi, individuare, tra i DPI disponibili, quelli più idonei a proteggere il lavoratore dai rischi identificati;
  • adeguare la scelta dei DPI ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione tale da modificare le condizioni di rischio;
  • valutare, sulla base delle informazioni fornite e delle norme d’uso del fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e confrontarle con quelle da lui individuate come necessarie in fase di valutazione dei rischi;
  • individuare, in base alle norme d’uso fornite dal fabbricante, le condizioni in cui un DPI deve essere utilizzato, in particolare per quanto riguarda la durata dell’uso.

Ai sensi dell’art. 76 comma 1 del D.Lgs. n. 81/08 i DPI devono comunque essere conformi a determinate caratteristiche e certificati (D.Lgs. n. 475/92 s.m.i.).

Posto che al momento non possono essere reperite sul mercato maschere protettive, che costituiscono presidio quasi indispensabile, al fine di poter adempiere agli obblighi datoriali il Decreto “Cura Italia” del 16 marzo 2020 ha previsto che potranno essere autoprodotte mascherine chirurgiche in deroga alle vigenti norme (art. 15). Chi intende produrre le mascherine è solamente obbligato ad autocertificare all’Istituto Superiore di Sanità quali sono le caratteristiche tecniche ed il rispetto dei requisiti di sicurezza; l’ISS, entro 2 giorni, valida o meno la produzione. In caso di diniego la produzione deve cessare.

Deve farsi particolare attenzione alla redazione della richiesta in quanto costituisce autocertificazione e la dichiarazione falsa o mendace è punita con sanzione penale.

Di seguito, sinteticamente, si riporteranno le linee guida con breve commento ove necessario.

  • Obblighi di informazione: debbono essere informati tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda, con un cartello all’ingresso e l’invio di comunicazioni per e-mail o sms comunicando:
    • che, se sono stati nelle zone a rischio, a contatto con le persone a rischio (nei 14 giorni precedenti) o hanno sintomi influenzali o semplicemente la febbre o la tosse, non possono avere accesso ai locali dell’impresa;
    • che entrando in azienda si obbligano a rispettare i provvedimenti anti-contagio (distanze, mascherine, igienizzazione mani);
    • che si impegnano a comunicare immediatamente sintomi se sopraggiungono successivamente all’ingresso;
  • Modalità di ingresso (e uscita) in azienda: in deroga alle vigenti discipline, il datore di lavoro potrà misurare la temperatura corporea al personale prima dell’accesso al luogo di lavoro. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro ed il dipendente dovrà contattare il medico curante per la profilassi. Il lavoratore va dotato subito di mascherina e isolato nel frattempo che esegue le istruzioni del medico curante o dell’Autorità Sanitaria.

Devono essere favoriti orari di ingresso e uscita scaglionati per evitare contatti in zone comuni; se fosse possibile dovrebbero essere diversificati i varchi di ingresso e uscita.

  ATTENZIONE:

    • la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali medici e, pertanto, deve avvenire nel rispetto del GDPR;
    • si consiglia di fornire informativa scritta al trattamento dei dati personali con sottoscrizione per ricevuta, può essere sufficiente l’affissione in luogo ben visibile posto PRIMA dei locali di rilevazione;
    • quanto ai contenuti dell’informativa, deve recare il riferimento alla finalità del trattamento collegate alla prevenzione dal contagio da COVID-19, mentre la base giuridica per il personale dipendente è costituita dall’art. 9 par. 2 lett. b) in quanto il datore è obbligato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020; per i clienti e i fornitori è fortemente consigliato raccogliere il consenso in caso sia disposta la rilevazione della temperatura ed il consenso andrà indicato nella base giuridica dell’informativa riguardo ad essi; con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza;
    • vanno definite particolari politiche di sicurezza del trattamento dei dati, soprattutto se vengono registrati e mantenuti per motivi attinenti la gestione e tutela sanitaria ovvero la prova di avere posto in essere le idonee procedure indicate dal protocollo;
    • il personale addetto deve essere formato e formalmente incaricato con il limite delle prerogative del trattamento e le policy di sicurezza;
    • deve essere esclusa la diffusione o comunicazione a terzi diversi dalle Autorità Sanitarie;
    • deve essere aggiornato il registro dei trattamenti;
    • anche l’acquisizione di dichiarazioni di non avere avuto contatti con contagiati e di non presentare sintomi costituisce trattamento dei dati e deve seguire le medesime regole sopra illustrate;
  • Modalità di ingresso di fornitori, clienti e visitatori: DEVE ESSERE RIDOTTO AL MINMO INDISPENSABILE e, qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali e segnatamente, per l’accesso ai locali aziendali, a quanto indicato al punto (2), inoltre:
    •  vanno definiti percorsi di accesso transito e uscita se possibile differenti rispetto ai lavoratori;
    • vanno definite le tempistiche, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale;
    • vanno indicati obbligatoriamente servizi igienici separati;
    • i trasportatori dovranno rimanere a bordo dei mezzi con divieto di accesso ai locali di lavoro, in caso di scarico il trasportatore terrà le distanze di sicurezza;
  • Obbligo di pulizia e sanificazione:
    •  deve essere garantita un’accurata pulizia giornaliera e una sanificazione periodica di ambienti, attrezzi e postazioni;
    • in caso di presenza di una persona con COVID-19 i locali vanno sanificati secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;
    • tutto il personale deve adottare obbligatorie misure di igiene personale con pulizia delle mani frequente;
    • l’azienda mette a disposizione idonei detergenti che possono anche essere preparati internamente secondo quanto previsto dall’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)
  • Dispositivi di Protezione Individuale: l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale è fondamentale;
    •  qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non è possibile intervenire organizzativamente, è sempre necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;
  • Disposizioni per la prevenzione nell’uso degli spazi comuni:
    • l’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato e dotato di una ventilazione continua;
    • il tempo di sosta deve essere ridotto al minimo e deve sempre essere mantenuto lo spazio di sicurezza;
    • per gli spazi comuni e gli spogliatoi dovrebbero essere garantiti livelli di igiene ancora più elevati;
  • E necessario che siano limitate allo stretto necessario riunioni, formazione o spostamenti interni:
    •  tutti gli eventi e attività di formazione sono sospesi, compresa la formazione obbligatoria;
    • è stato chiarito chiarito dal Decreto che il mancato completamento dell’aggiornamento professionale obbligatorio in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dovuto all’emergenza non comporta l’impossibilità dello svolgimento della funzione;
    • se possibile deve essere implementata la formazione a distanza in luogo di quella in aula;
    • non debbono tenersi riunioni con partecipazione personale, che potrebbero essere gestite tramite videoconferenza; qualora la riunione sia necessaria e non possa essere svolta a distanza si devono mantenere i presidi igienici, dunque, pulizia e sanificazione delle sale, rigorosa distanza tra i partecipanti, riduzione al minimo dei partecipanti.
  • In caso di riscontro di soggetti sintomatici o positivi:
    • se all’ingresso il lavoratore è trovato sintomatico, ovvero riscontri sintomi (innalzamento temperatura, tosse o infiammazione delle vie respiratorie) quando è già al lavoro, questi deve essere isolato mantenendo al massimo livello i presidi di sicurezza seguendo le procedure indicate dalle Autorità Sanitarie;
    • vanno immediatamente contattate le Autorità Sanitarie con i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
    • se un dipendente è trovato positivo al tampone è necessario collaborare con le Autorità Sanitarie al fine di rintracciare ed informare i contatti più stretti del lavoratore; se del caso, previa indicazione dal parte dell’Autorità Sanitaria, i contatti stretti nell’ambiente di lavoro devono lasciare l’azienda;
    • tutte le predette operazioni comportano un trattamento di dati medici, quindi di particolare delicatezza; vanno debitamente incaricati e formati i soggetti identificati che procederanno;
    • il lavoratore deve essere tutelato quanto a dignità e riservatezza;
  • E’ fondamentale potenziare la sorveglianza sanitaria:
    •  il medico competente ed il Responsabile Sicurezza devono collaborare più intensamente con il Datore al fine di prevedere tutte le misure di prevenzione COVID-19;
    • in particolare il medico competente deve tenere in debito conto la presenza di soggetti particolarmente a rischio per patologie pregresse o attuali, segnalarlo all’azienda e prevedere misure idonee;
    • la sorveglianza sanitaria periodica non deve essere interrotta perché ritenuta un presidio di sicurezza indispensabile a rintracciare situazioni infettive in atto; vanno condotte con particolare attenzione le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
    • l’azienda deve costituire, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali e del RSL, un comitato che verifichi l’applicazione del protocollo e delle misure di sicurezza.

 

Avv. Luca Vitali

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