L’art. 91 del DL CURA ITALIA va a limitare, in considerazione del blocco delle attività disposto dal Governo per evitare il contagio, la responsabilità dell’imprenditore tenuto ad una eseguire una determinata prestazione (appaltatore, fornitore, gestore di servizi, manifatturiero, etc.), ma non lo libera dall’obbligazione di eseguire la prestazione a suo carico.
Nel video forniamo criteri per verificare quali siano effettivamente i casi in cui l’imprenditore non è responsabile se ritarda l’esecuzione della prestazione a cui è contrattualmente tenuto.