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firma del contratto di collaborazione con enti pubblici

Illegittimo il contratto di collaborazione coordinata e continuativa per i collaboratori degli uffici di staff a supporto degli organi di direzione politica degli enti locali.

La Corte dei Conti condanna al risarcimento per danno erariale Sindaco e segretario generale del Comune.

Con la sentenza n. 154/2019 la III sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei Conti ha affermato che i collaboratori inseriti negli uffici di supporto agli organi di direzione politica dell’ente locali (uffici c.d. di staff) devono essere inquadrati come dipendenti dell’ente e non possono quindi essere assunti con contratto di co.co.co. e, per tale motivo, è illegittimo l’atto di assunzione con il quale sono stati inseriti nello staff.

Pertanto, sindaco e segretario generale sono stati condannati a risarcire all’erario 60.975,80 euro pari alla la differenza tra quanto l’amministrazione aveva corrisposto al collaboratore co.co.co. e quanto avrebbe dovuto, invece, corrispondergli se l’assunzione fosse avvenuta con regolare contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 90 del TUEL.

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